alterum non laedere

loc. lat. (non recar danno al diritto altrui) con cui si indica il divieto di violare il diritto altrui in tutta l'ampiezza del suo ambito. Rappresenta uno dei tre principi fondamentali su cui insiste il diritto romano e viene attribuito a Ulpiano (Digestum I 10,1). Giustiniano lo riferisce nelle sue Institutiones (I 1,3).

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