aliménto
IndiceLessico
sm. [sec. XIII; latino ălímentum].
1) Ciò che serve all'organismo animale o vegetale per vivere e svilupparsi; cibo, nutrimento; anche fig.: la filosofia è l'alimento del pensiero. Per la fisiologia, vedi alimento (fisiologia); per la conservazione, vedi alimento (tecnologia alimentare).
2) L'energia o la materia prima che serve per l'alimentazione di una macchina.
3) Nell'assicurazione su merci con polizza di abbonamento, l'alimento di polizza è la denuncia fatta dall'assicurato all'ente assicuratore per ogni spedizione (il valore assicurato e la destinazione sono indicati in appositi moduli, rilasciati dalla compagnia assicuratrice, denominati bollettini di applicazione).
Diritto: storia della somministrazione degli alimenti
La somministrazione degli alimenti riguarda tutto ciò che è necessario alla soddisfazione dei bisogni della vita: vitto, alloggio, vestiario, educazione, cura. Nell'antica Grecia i discendenti erano tenuti a somministrare gli alimenti agli ascendenti in forza di un obbligo morale. A Roma si può parlare di obbligo agli alimenti solo quando i vincoli naturali prevalgono su quelli politici, che per tanto tempo avevano dominato incontrastati nella familia e che perdono in efficacia con l'affermarsi del potere politico della civitas. Una vera codificazione della materia la troviamo solo nel Codice Giustinianeo, che riconosce un diritto e un obbligo reciproci agli alimenti tra genitori e figli (compresi i figli naturali); lo stesso obbligo esisteva per il tutore nei confronti del suo pupillo.
Diritto: la somministrazione degli alimenti in Italia
Nella legislazione italiana (art. 433 e seguenti Codice Civile) sono tenuti alla somministrazione degli alimenti i coniugi, ancorché separati (salvo sospensione in caso di abbandono ingiustificato della casa coniugale); i figli e gli ascendenti; i generi e le nuore; i fratelli e le sorelle; il donatario nei limiti della donazione ricevuta. Tale somministrazione è dovuta anche tra genitori e figli naturali e tra adottante e adottato. Le modalità di adempimento, dove non siano determinate dal giudice, possono essere rimesse alla facoltà dell'obbligato, che può mantenere l'alimentando nella propria casa e provvedere direttamente ai suoi bisogni ovvero corrispondergli un assegno periodico anticipato. Il diritto agli alimenti sorge in proporzione al bisogno di chi li chiede e delle possibilità economiche di chi li deve dare; decade nel caso di eventuali delitti dell'alimentando contro la moralità e il buon costume. Cessa comunque con la morte dell'obbligato.
Diritto: assegno periodico
Assimilabile alla somministrazione degli alimenti è l'obbligo di corrispondere un assegno periodico al coniuge divorziato in caso di scioglimento del matrimonio per divorzio. Detto assegno, previsto dall'art. 5 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, è fissato dal tribunale con la sentenza di divorzio ed è determinato, tenuto conto delle condizioni economiche del coniuge e delle ragioni del divorzio, in proporzione delle sostanze e dei redditi dei due interessati. Nella determinazione di tale assegno si tiene conto del contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di entrambi. L'obbligo della corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge al quale deve essere corrisposto passa a nuove nozze. In ogni caso, su accordo delle parti, la corresponsione dell'assegno può avvenire in un'unica soluzione. Infine è un assegno soggetto a revisione qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la pronuncia della sentenza di scioglimento del vincolo matrimoniale.