accertaménto
IndiceLessico
sm. [sec. XIV; da accertare]. L'accertare, verifica, constatazione. § Nella terminologia di borsa, l'accertamento del corso dei titoli è la funzione svolta quotidianamente dal Comitato Direttivo degli Agenti di Cambio per accertare i prezzi delle negoziazioni di borsa al fine di compilare il listino giornaliero; in quella contabile, l'accertamento di un conto è l'operazione diretta a determinare il saldo di un conto, dopo aver eseguito eventuali rettifiche. § Nella scienza delle finanze si parla di accertamento dell'imponibile, che è fase preliminare ed essenziale per l'applicazione delle imposte e che può farsi con diversi metodi: indiziari, oggettivi o sulla base della denuncia del contribuente. § In medicina, per accertamento clinico o diagnostico si intende l'approfondimento della ricerca delle cause o dei particolari aspetti di una determinata malattia. È alla base di una corretta prognosi e terapia.
Diritto: generalità
Procedimento attraverso il quale si tende a mutare una situazione di incertezza subbiettiva od obbiettiva in una situazione di certezza. Da taluni si attribuiscono all'accertamento effetti semplicemente dichiarativi di una realtà preesistente, da altri invece si attribuiscono effetti costitutivi di una situazione innovativa rispetto all'originaria.
Diritto civile
Negozio di accertamento, atto che fissa in modo vincolante un rapporto ed è, in linea di massima, bilaterale (o contrattuale). La legge ammette solo eccezionalmente che un negozio di accertamento sia unilaterale, cioè scaturisca effetti giuridici vincolanti prescindendo dall'accettazione: l'eccezione di portata più ampia, in tal senso, è prevista per l'atto di ricognizione di debito.
Diritto fallimentare
Accertamento del passivo, l'insieme degli atti che culminano nella formazione dello stato passivo di un fallimento, che accertano cioè il numero, l'importo e la qualità dei creditori legittimati a partecipare al concorso nell'esecuzione fallimentare. Il provvedimento con il quale il giudice delegato accerta lo stato passivo ha natura giurisdizionale e viene emesso su istanza di parte in contraddittorio di tutti gli interessati. Come tutti i provvedimenti di giurisdizione l'accertamento del passivo è impugnabile davanti a giudice diverso e superiore.
Diritto processuale civile
A) Azione di accertamento, quella che tende a creare una situazione di certezza, in relazione a un determinato rapporto giuridico, mediante una sentenza. Tale sentenza dichiara l'esistenza (accertamento positivo) o l'inesistenza (accertamento negativo), nel caso concreto, di un diritto od obbligo, di un rapporto o stato giuridico. L'interesse a promuovere l'azione di accertamento può nascere dal disconoscimento o dalla turbativa che altri operi in relazione a un diritto dell'istante. B) Accertamento dello stato dei luoghi, vedi ispezione. C) Accertamento tecnico preventivo, istituto processuale riferibile alla varietà dei casi nei quali vi è il pericolo che possano disperdersi gli elementi di prova da far valere in un giudizio non ancora iniziato. La parte che vi ha interesse può chiedere in tali casi al giudice la verifica dei luoghi o la qualità o la condizione delle cose.
Diritto processuale penale
Accertamento dell'identità dell'imputato. Non può procedersi a giudizio nei confronti d'imputato di cui non si siano potute accertare le generalità, salvo il caso che sia certa l'identità fisica (imputato presente). Quando vi è dubbio che la persona presente al giudizio sia quella nei confronti della quale si procede, il giudizio può essere sospeso in attesa degli accertamenti relativi, cui deve provvedersi nelle forme di rito.
Diritto tributario
Accertamento tributario, insieme degli atti necessari per la constatazione e la valutazione dei vari elementi costitutivi del debito d'imposta (presupposti oggettivi e soggettivi) e per la conseguente determinazione della misura dell'imposta. I principali metodi impiegati dall'amministrazione finanziaria per constatare l'esistenza dei presupposti materiali e personali sono il metodo diretto o inquisitivo e il metodo indiziario o presuntivo. L'accertamento diretto può avvenire d'ufficio, come nel caso dell'imposta sui redditi dei terreni accertata a mezzo del catasto, oppure mediante denuncia dello stesso contribuente, che ha quindi l'obbligo di presentare all'amministrazione finanziaria una dichiarazione con l'indicazione degli elementi necessari a individuare l'oggetto dell'imposta (tale metodo è impiegato nella tassazione di quasi tutte le imposte dirette). Con il metodo presuntivo gli elementi dell'obbligazione tributaria vengono desunti d'ufficio da indici esteriori dell'esistenza di una ricchezza o di un reddito (tale metodo era impiegato per esempio per l'imposta di famiglia). I suddetti indici vengono ricavati dai questionari che devono essere compilati dai contribuenti individuati dagli uffici tributari per i cosiddetti “studi di settore”. Tali studi, elaborati in relazione ai vari settori economici dal Ministero delle Finanze, hanno lo scopo di rendere più efficace l'azione accertatrice e di consentire una più articolata determinazione dei coefficienti presuntivi di reddito. A tale fine gli stessi uffici finanziari identificano campioni significativi di contribuenti appartenenti allo stesso settore da sottoporre a controllo, allo scopo di individuare elementi caratterizzanti l'attività esercitata. Gli studi di settore, una volta elaborati vengono approvati con decreto dal ministro delle Finanze ai sensi del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, e possono essere soggetti a revisione. L'accertamento può inoltre avvenire senza alcun intervento dell'ente impositore (autoaccertamento), quando è lo stesso contribuente che contemporaneamente determina e liquida il suo debito d'imposta: tipici i casi dell'imposta di bollo, nonché quella sul valore aggiunto. La seconda fase dell'accertamento consiste nella valutazione degli elementi precedentemente rilevati al fine di determinare quantitativamente l'imponibile. Quando gli elementi dell'obbligazione tributaria sono stati raccolti attraverso la denuncia del contribuente, in particolare nel caso delle imposte dirette, l'amministrazione finanziaria procede al loro controllo e quindi, se necessario, a un accertamento in rettifica degli imponibili dichiarati o a un accertamento d'ufficio di quelli non dichiarati. Le fasi finali dell'accertamento consistono nella tassazione, cioè nell'applicazione del tasso d'imposta, e nella liquidazione, cioè nell'atto con cui l'amministrazione finanziaria porta a conoscenza del contribuente l'avvenuto accertamento del debito di imposta e l'esatto ammontare di tale debito. Nelle imposte dirette la notificazione consiste nell'avviso di accertamento e nell'iscrizione a ruolo.