La cannabis light è legale?
Quello relativo alla cannabis light è un tema complesso: è legale o no? Proviamo a fare un po' di chiarezza, analizzando le principali tappe storiche della legislazione italiana.
Nel panorama legislativo italiano, uno dei terreni più insidiosi è quello legato alla cannabis light. È legale oppure no in Italia? Attorno a questo argomento regna infatti la confusione. La presenza di tante attività di commercio di prodotti light, come il negozio online Justbob, farebbe intendere che la sua legalità non sia in discussione. Ma la situazione è più complicata di quello che si potrebbe pensare e comprenderla non è per nulla semplice. Cerchiamo di fare chiarezza, analizzando le principali tappe storiche della legislazione italiana sulla cannabis light, varietà selezionata in modo da produrre basse concentrazioni di THC, sostanza allucinogena responsabile dell’illegalità della marijuana.
Cosa si intende per cannabis light
La prima norma da citare è il DPR n. 309 del 1990, conosciuto anche come Testo Unico Stupefacenti. Tra le funzioni di questa norma c’era anche quella di definire cosa fosse considerabile droga e cosa no. Per quanto riguarda la canapa, la legge stabiliva che si dovesse considerare una pianta da droga, salvi i casi di coltivazione a uso industriale consentiti dalla normativa europea. A questo decreto si è successivamente venuta ad aggiungere la legge 242/2016, redatta con lo scopo di promuovere la filiera agroindustriale della canapa. Tale legge ha dato il via libera alla coltivazione delle varietà di canapa “depotenziate”, ovvero contenenti una percentuale di THC inferiore allo 0,5%. Questo limite, abbassato a 0,2% nel momento in cui si vendano prodotti a base di questa pianta, impedisce che essa possa sviluppare proprietà psicoattive, data la bassissima quantità del principio allucinogeno.
Cannabis light: la compravendita di infiorescenze è legale?
Oltre alla coltivazione, è permesso agli agricoltori anche commerciare le proprie piante, senza indicazioni precise sulla liceità delle singole parti della canapa. Nemmeno alle infiorescenze, la parte che contiene la maggior quantità di cannabinoidi, che non vengono specificatamente vietate. In questa legge sono inoltre indicate tutta una serie di destinazioni d’uso tra cui: alimenti e cosmetici, fibre, olii e carburanti, prodotti per la bioedilizia, coltivazioni destinate al florovivaismo. Già florovivaismo. Ovvero, da dizionario, l’attività professionale di produzione e commercializzazione di fiori recisi e di piante in un complesso di serre e vivai: secondo la legge 242/2016 anche la compravendita di infiorescenze dovrebbe essere legale.
Cannabis light: il parere della Cassazione
Sembrerebbe dunque che il commercio delle infiorescenze di cannabis light sia lecito. Tuttavia c’è un punto in particolare che non viene esplicitamente affrontato dalla legge: posto che l’acquisto è consentito, il suo consumo ricreativo è legale o meno? È molto difficile dare una risposta univoca, perché ci troviamo su un vero e proprio campo minato: non a caso, sui prodotti a base di cannabis light è normalmente indicato che la loro destinazione è il solo collezionismo. La Corte di Cassazione è più volte intervenuta per dare il proprio parere in vari cause giudiziarie ma, anche in questo caso, le sentenze non sono state univoche. Un paio di esempi?
Emanata in seguito al suggerimento del Consiglio Superiore di Sanità di bloccare la vendita di prodotti a base di cannabis light, la pronuncia del 31 gennaio 2019 ha stabilito che coltivazione e commercio di queste varietà erano pratiche lecite. Tuttavia, già il 30 maggio 2019 la Cassazione è tornata in parte sui suoi passi sentenziando che il commercio di canapa depotenziata non rientra nel campo di applicazione della legge 242/2016, in quanto quest’ultima disciplina la sola coltivazione. Riassumendo, la cannabis light si può coltivare ma non vendere, con una specifica: sono esclusi dal divieto i prodotti che non hanno efficacia drogante, ma i confini di questa definizione non sono del tutto chiari. La situazione dunque è evidentemente complessa e rende necessario un intervento del legislatore che sciolga i nodi della normativa.