violazióne
sf. [sec. XIV; da violare]. Atto ed effetto del violare: violazione della legge;violazione di una tomba, profanazione. In particolare, violazione di consegna, reato di chi in servizio o di guardia viola la consegna avuta; oggetto della consegna sono le prescrizioni generali o particolari impartite per l'adempimento di un servizio determinato; violazione di luogo sacro, contaminazione del carattere sacro di una chiesa per omicidio, per ingiurioso e grave spargimento di sangue, per usi empi e sordidi, per avvenuta sepoltura di un infedele o di uno scomunicato. Nella chiesa violata non si possono celebrare gli uffici divini, amministrare i sacramenti, seppellire i morti finché non si sia provveduto alla sua “riconciliazione”, secondo i riti previsti dalla liturgia.