uxoricìdio
Redazione De Agostini
(non comune ussoricìdio), sm. [sec. XIX; da uxoricida]. Uccisione della moglie, per estensione, del marito. É considerato omicidio aggravato ed è punito con la reclusione da 24 a 30 anni (art. 577 del Codice Penale). L'art. 587, che puniva l'uxoricidio per motivi d'onore con la reclusione da 3 a 7 anni, è stato abrogato con legge 5 agosto 1981, n. 442.