turbatìva
Redazione De Agostini
sf. [sec. XVIII; da turbare]. Reato commesso da chi turba, con violenza alla persona e con minaccia, l'altrui possesso pacifico di cose immobili; è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa; il fatto si considera compiuto con violenza o minaccia quando è commesso da più di 10 persone. È invece considerato quale reato contravvenzionale il pubblicare o diffondere notizie false, esagerate o tendenziose per le quali possa essere turbato l'ordine pubblico.