sudditànza
sf. [sec. XVIII; da suddito]. Situazione di soggezione alle leggi dello stato da parte del cittadino. § La sudditanza non coincide con la “cittadinanza”, perché comprende non solo i cittadini, ma anche, per alcuni aspetti e a certe condizioni, gli stranieri, gli apolidi e gli italiani non appartenenti alla repubblica, nonché gli stranieri già cittadini italiani. Infatti gli stranieri che si trovano nel territorio dello stato sono soggetti alle leggi penali, di polizia e di sicurezza pubblica e godono dei diritti civili dei cittadini a condizione di reciprocità; gli apolidi sono soggetti alle leggi del luogo dove risiedono, in ogni caso in cui si dovrebbe applicare la legge nazionale (per esempio per i rapporti di famiglia e di successione); gli italiani non appartenenti alla repubblica, ossia le persone che appartengono per cittadinanza a territori ex italiani ora autonomi, o appartenenti ad altri stati o sui quali vivono popolazioni di origine italiana, non sono considerati cittadini, ma neppure stranieri, e godono di una situazione privilegiata rispetto a questi ultimi; gli stranieri ex cittadini italiani hanno l'obbligo di fedeltà al loro stato di origine.