apòlide

agg. e sm. e f. [sec. XX; dal greco ápolis-lidos, senza città, patria]. Secondo la Convenzione dell'ONU del 28 settembre 1954, la persona alla quale nessuno Stato riconosce il diritto di cittadinanza; il suo statuto personale, a norma della stessa convenzione, dipende dalla legge del Paese in cui ha il proprio domicilio o la residenza abituale. In linea di principio l'apolide dovrebbe godere di tutti i diritti riconosciuti ai cittadini del Paese in cui si trova o almeno di quelli di cui usufruiscono gli stranieri. In Italia l'art. 29 delle disposizioni preliminari al Codice Civile riconosce all'apolide solo i diritti per i quali non sia necessario il requisito della cittadinanza italiana.

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