solutio

sf. latino (da solvĕre, sciogliere). Nel diritto romano, adempimento puro e semplice della prestazione. L'atto poteva portare all'estinzione del vincolo obbligatorio sorto in modo non formale; diversamente si richiedeva una formalità uguale e contraria a quella costitutiva. La solutio poteva essere effettuata oltre che dal debitore anche da un terzo (nel caso di obbligazioni di dare), al creditore o a persona da questi indicata; poteva essere consegnata cosa diversa da quella pattuita soltanto col consenso del creditore (datio in solutum).

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