sciogliménto
sm. [sec. XIV; da sciogliere]. Atto ed effetto dello sciogliere; fig., epilogo, conclusione. In diritto: lo scioglimento della comunione dei beni. Ciascuno dei partecipanti a una comunione di beni può sempre domandarne lo scioglimento; l'autorità giudiziaria può però stabilire una congrua dilazione qualora l'immediato scioglimento possa pregiudicare gli interessi degli altri. Se gravi circostanze lo richiedono, l'autorità giudiziaria può ordinare lo scioglimento della comunione prima del tempo convenuto. Per il contratto, dato che esso ha forza di legge fra le parti, il suo scioglimento può avvenire solo per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge: l'inadempimento, l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, l'eccessiva onerosità sopravvenuta, l'alienità della cosa venduta, l'inadempimento dell'onere nella donazione.Lo scioglimento del matrimonio, è consentito dalla Chiesa quando si tratta di matrimonio rato e non consumato, ovvero quello non consumato tra una parte fedele e una infedele: ipso jure, quando uno dei coniugi emetta la solenne professione religiosa; per grazia o dispensa pontificia, dove concorra una “giusta causa”. In questo caso, il pontefice può sciogliere il matrimonio in virtù della sua potestà vicaria in materia di diritto divino. Inoltre, il matrimonio “legittimo”, cioè validamente celebrato tra infedeli può essere sciolto in favorem fidei ex privilegio Paolino: l'ordinario ha la facoltà di dispensa dall'interpellatio che la parte battezzata deve rivolgere alla parte non battezzata, al fine di conoscere se quest'ultima intenda ricevere il battesimo o coabitare sine contumelia Creatoris. In politica: lo scioglimento delle Camere avviene quando si dà luogo a nuove elezioni per i due rami del Parlamento prima che il tempo della legislaturain corso sia normalmente scaduto (in Italia di cinque in cinque anni). L'iniziativa dello scioglimento può partire dal capo dello Stato, dal Governo, dal Parlamento stesso e anche dal popolo. I motivi che possono portare allo scioglimento delle Camere sono: un insanabile conflitto tra di esse, un dissidio politico tra Camere e Paese in esse rappresentato, l'impossibilità di formare una maggioranza. Quanto ai poteri del capo dello Stato, gli sono espressamente attribuiti dalla Costituzione, che però gli vieta la facoltà di sciogliere le Camere negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura. Lo scioglimento dei consigli regionali costituisce la forma più drastica di controllo dello Stato sull'attività della Regione. Le cause che lo possono giustificare sono il compimento da parte del consiglio regionale di atti contrari alla Costituzione, l'impossibilità di funzionamento del consiglio dovuta a dimissioni o a impossibilità di formare una maggioranza. Lo scioglimento viene disposto con decreto del presidente della Repubblica e controfirmato dal presidente del Consiglio. Lo scioglimento dei consigli provinciali e comunali costituisce una forma di controllo da parte dello Stato sugli organi della provincia e del comune. Le cause che lo giustificano sono il compimento di atti contrari alla Costituzione, il malfunzionamento degli organi e dei servizi, a causa della mancata elezione del sindaco o del presidente della Provincia, la mancata approvazione nei termini del bilancio.