scabìno
sm. [sec. XVIII; dal latino medievale scabinus, adattamento del francone skapīns, chi opera, chi agisce]. Nel sistema giudiziario dei Franchi, il giudice di una contea. Di nomina regia, dipendeva dal re a tutti gli effetti. Scelto in genere fra la nobiltà, esercitava la sua carica a vita. La sua funzione si limitava all'emissione delle sentenze, mentre la convocazione del tribunale, la direzione del processo e l'esecuzione della sentenza erano affidate al conte, al messo regio o a un giudice di grado inferiore. Comparsi anche in Italia nei sec. VIII e IX, gli scabini si dividevano in scabini de comitatu, sette o otto per contea, e scabini de vico, con giurisdizione nel villaggio in cui risiedevano. Dopo l'anno Mille assunsero il nome di giudici.