salvacondótto
sm. [sec. XVI; impt. di salvare+condotto, sul modello del francese sauf-conduit, propr., scorta salva]. Anticamente, documento che il principe rilasciava a uno o più individui perché questi potessero recarsi nei suoi territori senza subire molestie, soggiornarvi e allontanarsi. Il salvacondotto era un istituto già diffuso nel diritto romano; entrò poi nel diritto canonico, in quello feudale e comunale. In diritto privato l'autorità giudiziaria concedeva il salvacondotto al debitore minacciato di arresto per debiti. Nel diritto internazionale il salvacondotto costituisce una garanzia per determinate persone che svolgono certe attività in zone di operazioni belliche: in questi casi esso viene concesso sempre dai comandanti militari all'uopo autorizzati.