retroattività
Redazione De Agostini
sf. [sec. XIX; da retroattivo]. Proprietà di una norma di disciplinare, nel passato, rapporti sorti quando essa ancora non esisteva. Nel nostro ordinamento vige il principio dell'“irretroattività della legge”. In campo penale, poi, il principio ha carattere costituzionale (art. 25, II, Costituzione). Talora però la legge può avere efficacia retroattiva quando il legislatore stesso lo ritenga opportuno. E, in particolare, sempre in campo penale, vige il principio della retroattività della legge più favorevole al reo: “Nessuno è punibile per un fatto quando una legge posteriore non lo considera reato” (comma II, art. 2, Codice Penale).