quèstua

sf. [sec. XIX; da questuare]. L'atto del mendicare; più in particolare, richiesta di danaro o altri oggetti rivolta a una pluralità indeterminata di persone, ciascuna delle quali vi contribuisce di spontanea volontà: la questua nelle campagne è stata proficua. § La legge consente che possano essere fatte raccolte di fondi o di oggetti, collette o questue previa licenza del questore competente; questa è concessa solo quando la questua e le altre attività analoghe abbiano scopo patriottico, scientifico o di beneficenza e di sollievo da pubblici infortuni. § Il diritto canonico riconosce questo diritto agli ordini religiosi (mendicanti), che per il loro sostentamento non dispongono di beni immobili o di redditi fissi (cappuccini, minori osservanti, ecc.). Eccezionalmente tale diritto è concesso come privilegio anche a ordini non mendicanti dal papa (o dal vescovo diocesano per gli ordini della sua diocesi). Per la questua devono essere osservate queste norme: i frati questuanti devono essere almeno in due e pernottare presso case religiose o nelle parrocchie, osservare le pratiche religiose a cui sono abitualmente tenuti, non protrarre la loro lontananza dal convento oltre un mese nel territorio della loro diocesi; non oltre i due mesi fuori dal territorio della loro diocesi.

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