procreazióne
Indicesf. [sec. XIV; da procreare]. Atto ed effetto del procreare; generazione: attitudine alla procreazione.
Religione
Nella dottrina cattolica la procreazione dei figli è lo scopo primario del matrimonio e comporta l'obbligo per gli sposi cattolici di portare a compimento l'atto procreativo ogni volta che è posto, senza interruzione alcuna. Il comando è contenuto nella Bibbia (“Crescete e moltiplicatevi”, Genesi 1,28) e sia nella sua forma imperativa sia nella sua brevità lapidaria sembra escludere ogni eccezione. Questo naturalmente significa l'esclusione di ogni interruzione della gravidanza. A parziale sollievo di situazioni difficili per malattie dei coniugi o per difficoltà economiche, la Chiesa consente di limitare l'unione corporale dei coniugi ai cosiddetti “periodi infecondi”, stabiliti dalla legge di Ogino-Knaus, e considera lecito l'uso di terapie necessarie a curare malattie dell'organismo, anche se da esse possa derivare un impedimento alla procreazione, purché detta possibilità non sia voluta come scopo primario della cura.
Diritto
Prima dell'entrata in vigore della legge n. 194 del 22 maggio 1978, la quale ha abrogato con l'art. 22 il titolo X del libro II del Codice Penale, la procurata impotenza alla procreazione era il reato commesso da chi compiva atti che rendevano impotente alla procreazione una persona consenziente e da chi acconsentiva a far compiere tali atti su di sé. Il reato era punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa. La perdita della capacità di procreazione era un tipo di lesione gravissima punita, se volontaria, con la reclusione da sei a dodici anni e, se colposa, con la reclusione da tre mesi a due anni o la multa.