postlimìnio

sm. [sec. XVII; dal latino postliminíum, da post, dopo+limen-mínis, limite]. Nel diritto romano, l'istituto che normalizzava la condizione del cittadino tornato dalla prigionia di guerra: come prigioniero il diritto lo condannava alla (perdita della libertà e conseguente perdita della cittadinanza). Tuttavia lo Stato di servitù presso il nemico era considerato ingiusto e subentrava quindi l'istituto del postliminio, per il quale l'ex prigioniero riacquistava la libertà assieme ai diritti del cittadino. Nel diritto moderno il postliminio sussiste come automatica decadenza dei provvedimenti presi dal nemico nei territori da lui occupati, quando questi ritornano allo Stato a cui appartengono: decadono cioè le misure restrittive alla libertà dei singoli cittadini, i contributi forzosi di guerra, le requisizioni, i procedimenti a carico di cittadini oppositori dell'occupante, ecc. Lo Stato inoltre ha diritto a chiedere all'occupante le riparazioni dovute per reati da esso commessi, durante il periodo della sua occupazione, contro il diritto internazionale e contro il diritto interno dello Stato occupato.

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