penitenziàrio
IndiceLessico
agg. e sm. [sec. XIX; dal latino paenitentía, penitenza].
1) Agg., relativo all'espiazione di una pena detentiva; proprio dell'organizzazione delle istituzioni carcerarie: sistemi penitenziari.
2) Sm., stabilimento di pena, carcere.
Diritto penitenziario
Il diritto penitenziario è l'insieme delle norme che regolano la detenzione penale. Il diritto penitenziario perciò comprende sia l'esecuzione delle pene inflitte dall'autorità giudiziaria penale, sia l'esecuzione delle misure di sicurezza personali limitative della libertà personale. La riforma dell'ordinamento carcerario attuata con la legge 26 luglio 1975, n. 354 ha coordinato e adeguato le norme del diritto penitenziario in un testo organico informato ai principi costituzionali. La Costituzione dispone all'art. 27 che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. La riforma si è attenuta al principio che la privazione della libertà è un'afflizione essenziale ma deve essere accompagnata da interventi rieducativi che influiscano sulla personalità del condannato, valorizzandone per esempio il lavoro. Per i detenuti in attesa di giudizio la riforma ha cercato di rispettare il principio della presunzione d'innocenza dell'imputato non condannato con la concessione di momenti di libertà e di autodeterminazione. La legge 12 gennaio 1977, n. 1 ha stabilito delle innovazioni alla citata legge del 1975; tra le più importanti si possono qui ricordare: a) nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente può essere concesso il permesso di recarsi a visitare l'infermo e analoghi permessi possono essere concessi eccezionalmente per eventi di particolare gravità; b) il procedimento di sorveglianza è stato disciplinato dall'art. 11 della legge 12 gennaio 1977, n. 1; c) le misure della legge 12 gennaio 1977, n. 1 si applicano anche nei confronti dei minori di anni 18, sottoposti a misure penali, fino a quando non si sarà provveduto con apposita legge. Nei confronti dei minori e dei soggetti maggiorenni che commisero il reato quando erano minori di anni 18, le funzioni della sezione di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza sono esercitate, rispettivamente, dal tribunale per i minorenni e dal giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni. La nuova legge ha poi stabilito delle attribuzioni per gli assistenti sociali. Essi espletano compiti di vigilanza e di assistenza nei confronti dei sottoposti a misure alternative alla detenzione nonché compiti di sostegno e di assistenza nei confronti dei sottoposti alla libertà vigilata. Ulteriori modificazioni alla legge del 1975 sono state apportate dalle leggi 10 ottobre 1986, n. 663 e 2 luglio 1991, n. 203.