pagaménto

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Lessico

sm. [sec. XIV; da pagare]. Atto, effetto del pagare: il pagamento di un debito; pagamento anticipato, fatto prima di avere la merce o la prestazione; a pagamento, consentito dietro corresponsione di una somma: visita a pagamento.

Economia

Il pagamento (o regolamento del prezzo) costituisce l'obbligazione principale del compratore e, in generale, chiude l'affare. In mancanza di una precisa determinazione e qualora gli usi locali prescrivano diversamente, il pagamento deve essere effettuato al momento e nel luogo di consegna delle merci contrattate. Il trasferimento della somma di denaro o, più raramente, di un altro bene può essere stabilito in vario modo; per la scadenza si ha: il pagamento per contanti, effettuato fra i 15 e i 30 giorni dalla data di consegna; a pronta cassa, eseguito al momento stesso della consegna o in un termine breve; differito o a termine (o a scadenza), entro 90 giorni e anche oltre per le contrattazioni all'ingrosso; misto (in parte alla consegna, in parte a termine) e rateale quando il prezzo è corrisposto in fasi successive o a scaglioni: tale forma di pagamento è molto usata per i beni di consumo durevoli. Il pagamento può essere effettuato per contanti, con assegni, cambiali, tramite banca, ecc. In particolare, il pagamento in effettivo si ha quando il compratore è tenuto a consegnare al venditore moneta della stessa specie di quella indicata nel contratto. Nel caso si paghi tramite cambiale si può avere il pagamento contro documenti, quando il compratore paga alla consegna dei documenti rappresentativi della merce; il pagamento per intervento, quando la cambiale è pagata da un terzo per conto dell'obbligato; pagamento al bisogno, quando su una cambiale è designata la persona alla quale ci si può rivolgere in mancanza dell'accettante. Riguardo al modo di pagamento esso può essere diretto quando avviene tra i contraenti e indiretto se interviene un intermediario. In particolare, per i pagamenti internazionali, vedi bilancia.

Diritto

In diritto romano, adempimento (solutio) della prestazione per estinguere il vincolo obbligatorio: legittimato passivo era qualunque soggetto; legittimato attivo, soltanto il creditore o persona da questi autorizzata; oggetto del pagamento era la prestazione dovuta, a meno che il creditore non accettasse altra cosa. § Nel diritto vigente, nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia e in ogni caso non può essere esonerato dalla responsabilità per dolo o colpa grave. Il creditore può rifiutare un pagamento parziale anche se la prestazione è divisibile, salvo alcuni casi (per esempio cambiali e assegni). Una volta eseguito il pagamento, il debitore non può impugnarlo per averlo effettuato in stato d'incapacità o con cose di cui non poteva disporre; egli inoltre deve accertarsi che il creditore abbia la capacità di ricevere, altrimenti deve pagare al suo rappresentante legale. Se il pagamento è fatto a chi non era legittimato a ricevere, il debitore non è liberato, salvo che abbia agito in buona fede o il creditore abbia ratificato il pagamento o ne abbia approfittato. Il luogo del pagamento è determinato dal titolo originario, dalla natura della prestazione o, in mancanza, dalla legge: le cose vanno riportate al posto in cui si trovavano al momento del contratto, il pagamento di una somma di denaro va effettuato presso il domicilio del creditore, negli altri casi presso il domicilio del debitore. Se non è fissato alcun termine di tempo, in generale la prestazione è esigibile immediatamente; se invece esiste un termine, tanto il creditore quanto il debitore non possono esigere il pagamento prima della sua scadenza. Il pagamento può essere effettuato da un terzo se la prestazione è fungibile e il debitore non si oppone. Se questi ha più debiti verso lo stesso creditore, può dichiarare a quale debito vada imputato il pagamento; le spese del pagamento sono a carico del debitore. Il creditore deve, a richiesta, rilasciare quietanza del pagamento al debitore e deve consentire la liberazione dei beni dalle garanzie reali che tutelavano il suo credito. Se egli, senza motivo legittimo, rifiuta di ricevere il pagamento o di prestare la necessaria collaborazione al debitore (creditore in mora), gli è addebitata l'impossibilità del debitore ad adempiere all'obbligazione; egli inoltre perde gli interessi e i frutti della cosa e deve pagare eventuali danni. Se il debitore non effettua il pagamento deve risarcire i danni causati dal suo inadempimento all'obbligazione a meno che non provi l'impossibilità del pagamento derivante da causa a lui non imputabile. Se il debitore ritarda a pagare, deve parimenti risarcire il danno e può essere costituito in mora. Nel pagamento con surrogazione, il creditore consenziente è sostituito da un'altra persona, che ha effettuato il pagamento al posto del debitore. In caso di pagamento indebito, il ricevente deve restituire la cosa o la somma a colui dal quale l'ha ricevuta.

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