ostàggio

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sm. [sec. XIV; dall'ant. francese hostage].

1) Ogni persona appartenente a uno Stato, catturata dalle forze di uno Stato nemico al fine di conseguire risultati di carattere bellico (dissuadere l'avversario da possibili attacchi; punire una popolazione per atti di ostilità da essa commessi; garantirsi una posizione di forza per trattative, ecc.). Secondo le norme internazionali, gli ostaggi dovevano essere considerati prigionieri di guerra e quindi trattati con le garanzie previste in tale circostanza. Tuttavia dal 12 agosto 1949 sulla base degli accordi raggiunti alla Convenzione di Ginevra (a cui ha dato esecuzione in Italia la legge 27 ottobre 1951, n. 1739) è vietata la cattura di ostaggi, pena la perseguibilità degli autori come criminali di guerra.

2) Per estensione, chi è trattenuto da qualcuno come garanzia perché siano concesse determinate richieste ed evitate ritorsioni: i banditi fuggirono con due ostaggi.

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