omésso

agg. [pp. di omettere]. Tralasciato; si usa specialmente nel diritto penale per indicare i diversi reati di omissione. In particolare: A) omessa custodia di armi, reato contravvenzionale commesso da chi consegna o lascia portare armi a un minore di 14 anni o a persona inesperta nel maneggio delle armi, o da chi porta un fucile carico in luogo frequentato da persone. È punito con l'ammenda fino a 240.000 lire (art. 702 Codice Penale). Se il fatto costituisce più grave reato le leggi sul controllo delle armi del 1967 e 1974 prevedono la pena della reclusione fino a dieci anni e la multa fino a due milioni. Anche l'omessa custodia di animali pericolosi è prevista come reato contravvenzionale. B) Omessa denuncia, reato commesso dal pubblico ufficiale e dall'incaricato di un pubblico servizio che omette o ritarda di trasmettere all'autorità competente la notizia di reato appresa nell'esercizio o a causa delle sue funzioni. La pena è di un anno di reclusione o della multa. C) Omessa motivazione, la mancata spiegazione da parte del giudice dei motivi che lo hanno guidato nella stesura della sentenza. L'omessa motivazione è causa di impugnazione e ricorso per Cassazione, quando riguarda un punto decisivo della controversia o della sentenza. D) Omessa esecuzione di un incarico, reato militare di cui si rende responsabile il comandante che, senza giustificato motivo, non esegua l'incarico affidatogli. La pena è la reclusione militare fino a tre anni. In tempo di guerra, la morte mediante fucilazione nel petto. La condanna importa in ogni caso la rimozione dal grado. E) Omesso impedimento di reati, reato cagionato da chi rende possibile un evento che ha l'obbligo giuridico d'impedire. Per aversi il reato occorre che il soggetto abbia il dovere specifico d'impedire proprio quel risultato dannoso provocato. Nel diritto militare, è un reato di cui si rende responsabile il militare che, per timore di un pericolo o altro inescusabile motivo, non usa ogni mezzo possibile per impedire l'esecuzione di alcuno dei reati contro la fedeltà o la difesa militare, o di rivolta, o di ammutinamento, che si commette in sua presenza. F) Omessa presentazione in servizio, reato militare di cui si rende responsabile il militare che, senza giustificato motivo, omette di intraprendere il servizio cui è stato comandato, ovvero di raggiungere il suo posto in caso di allarme; oppure il militare appartenente a un corpo militare volontario che, chiamato in servizio, non si presenti ad assumerlo senza giustificato motivo. G) Omesso collocamento di segnali, contravvenzione concernente l'incolumità pubblica punita dalla legge con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a un milione di lire; la stessa pena è comminata a chi rimuove tali segnali.

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