oltràggio

sm. [sec. XIII; dal francese ant. oltrage, da oltre, oltre (i limiti)]. Tipo di ingiuria punito dal Codice Penale più gravemente perché lede l'onore di persone o enti particolarmente qualificati: fare, recare oltraggio. Fig., offesa: oltraggio all'onore, alla libertà. Ant., eccesso, cosa che oltrepassa i limiti: “e cede la memoria a tanto oltraggio” (Dante). § Oltraggio ai defunti, contravvenzione commessa da chi compie pubblicamente manifestazioni sconvenienti come imprecazioni, turpiloquio, ecc. verso i defunti. Oltraggio al pubblico ufficiale, offesa all'onore e al prestigio del pubblico ufficiale in sua presenza e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni. L'oltraggio può essere commesso anche per telegrafo, telefono e con scritti e disegni. Oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, reato contro la Pubblica Amministrazione in quanto organo collegiale; Oltraggio a un magistrato in udienza. Gli autori dei fatti precedenti non sono punibili se il pubblico ufficiale li ha provocati eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni. Oltraggio al pudore, offesa al comune sentimento della decenza e della morale sessuale.

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