sf. [sec. XIV; latino tardo obiectío-ōnis, da obicĕre, gettare contro]. Opposizione all'opinione altrui; argomento presentato a tale scopo: fare, muovere, sollevare obiezioni. In particolare: obiezione di coscienza, rifiuto opposto al comando di una legge o all'ordine di un'autorità e motivato dall'esigenza di essere coerente con le proprie convinzioni.

I fondamenti spirituali e ideologici

L'obiettore di coscienza si rifiuta di obbedire, richiamandosi all'esistenza di un imperativo che vincola la sua coscienza e che gli vieta di tenere il comportamento impostogli dalla legge o dall'ordine. Quell'imperativo può derivare da considerazioni filosofico-umanitarie o da profonde ragioni morali o da convincimenti religiosi o politici, e può riguardare i più svariati comportamenti: ci si può opporre, per ragioni di coscienza, alla guerra, alla violenza in ogni sua possibile manifestazione, al giuramento, all'uso degli alcolici, alle onorificenze, al servizio militare ecc. Il diritto di agire secondo coscienza si ricollega ai fondamentali diritti di libertà, enunciati dall'art. 18 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (votata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 10 dicembre 1948) e garantiti, in Italia, dagli art. 13-22 della Costituzione repubblicana. Esso ha trovato, nel corso della storia umana, esempi illustri: Socrate può ben essere considerato un precursore dell'obiezione di coscienza; i martiri cristiani furono degli obiettori; e tali tutti coloro che rischiarono o affrontarono condanne politiche o religiose piuttosto che tenere un comportamento contrario alle proprie convinzioni (tra gli apostoli della non-violenza vanno ricordati Gandhi e Martin Luther King).

Obiezione di coscienza e servizio militare

La materia del servizio militare è il campo in cui è stato maggiormente dibattuto il problema dell'obiezione di coscienza. In genere, l'obiettore che rifiuta il servizio militare si appella a motivi di natura religiosa e morale (molti sono stati gli obiettori appartenenti a Chiese cristiane e richiamantisi al Vangelo); v'è però anche chi si mantiene al di fuori di una specifica professione di fede religiosa e si appella ai principi della non-violenza; recentemente si è fatta strada un'obiezione di tipo politico, che non si limita a invocare la non-violenza e a rifiutare di imbracciare le armi, ma si spinge al rifiuto radicale dell'esercito come istituzione, definito come strumento di repressione in cui si incarna la stessa logica che sorregge il sistema di sfruttamento del lavoratore. Molti Paesi, fra quelli che hanno il servizio militare obbligatorio, riconoscono l'obiezione di coscienza: Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Irlanda, Israele, Norvegia, Paesi Bassi, Paraguay, Germania, Stati Uniti d'America, Svezia, Repubblica Sudafricana, Uruguay. Generalmente è riconosciuta l'obiezione per motivi religiosi. Danimarca, Finlandia, Norvegia, Irlanda, Germania e Svezia la riconoscono anche per motivi politici. In Francia l'obiezione di coscienza è regolata dalla legge 21 dicembre 1963, n. 1255, modificata dalla legge 10 giugno 1971, n. 424.

La legislazione italiana

In Italia l'obiezione di coscienza è regolata dalla legge 8 luglio 1998, n. 230, che detta le nuove norme in materia di obiezione di coscienza in sostituzione della vecchia disciplina del 1972, approvata con la legge 15 dicembre 1972, n. 772. La nuova normativa prevede che gli obblighi di leva possano essere assolti – da parte di coloro che, opponendosi all'uso delle armi, non accettano l'arruolamento nelle Forze Armate e nei Corpi armati dello Stato – prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile, ugualmente rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria. Sono esclusi dall'esercizio del diritto all'obiezione di coscienza coloro che risultino titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi, coloro che abbiano presentato da meno di due anni domanda per la prestazione del servizio militare in uno dei Corpi armati dello Stato e coloro che sono stati condannati per delitti quali la detenzione, l'uso, il trasporto, l'importazione o l'esportazione di armi o materiali esplodenti o per delitti non colposi commessi mediante violenza contro le persone o per l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata. I cittadini che intendano prestare servizio civile devono presentare domanda al competente organo di leva entro quindici giorni dalla data di arruolamento. All'atto di presentare la domanda, l'obiettore può indicare le proprie scelte in ordine all'area vocazionale e al settore di impiego, ivi compresa l'eventuale preferenza per il servizio gestito da enti del settore pubblico o del settore privato, o per la partecipazione a missioni umanitarie anche all'estero, designando fino a dieci enti nell'ambito di una regione prescelta. La dichiarazione può essere corredata da qualsiasi documento attestante eventuali esperienze o titoli di studio o professionali utili. Il ministro della Difesa, sulla base dell'accertamento da parte degli uffici di leva circa l'inesistenza di cause ostative, decreta, entro il termine di sei mesi dalla presentazione della domanda, l'accoglimento della medesima. In caso contrario ne decreta la reiezione, motivandola. La mancata decisione entro il termine di sei mesi comporta l'accoglimento della domanda. I cittadini che prestano servizio civile godono degli stessi diritti, anche ai fini previdenziali e amministrativi, dei cittadini che prestano il servizio militare di leva. Essi hanno diritto alla stessa paga dei militari di leva con esclusione dei benefìci volti a compensare la condizione militare. Il periodo di servizio civile e di leva effettivamente prestato è valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Il servizio civile ha una durata pari a quella del servizio militare di leva, comprende un periodo di formazione e un periodo di attività operativa. L'obiettore ammesso al servizio civile che rifiuta di prestarlo è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Il cittadino che presta servizio civile non può assumere impieghi pubblici e privati, iniziare attività professionali, né iscriversi a corsi o a tirocini propedeutici ad attività professionali che impediscano il normale espletamento del servizio. Sono previste, per l'obiettore che si renda responsabile di comportamenti reprensibili o incompatibili con la natura e la funzionalità del servizio, sanzioni quali la diffida per iscritto, la multa in detrazione della paga, la sospensione di permessi e licenze, il trasferimento a incarico affine, anche presso altro ente, in altra regione, oppure a diverso incarico nell'ambito della stessa o di un'altra regione, la sospensione dal servizio fino a un massimo di tre mesi, senza paga e con conseguente recupero dei periodi di servizio non prestato. Le suddette sanzioni sono erogate dal legale rappresentante dell'ente o dell'organizzazione interessati e vengono comunicate all'Ufficio nazionale per il servizio civile.

La riforma del servizio militare e del servizio civile

Nel quadro della riforma del servizio militare sono state approvate la legge 14 dicembre 2000, n. 331, per l'istituzione del servizio militare professionale e la legge 6 marzo 2001, n. 68, sull'istituzione del servizio civile nazionale. Le suddette leggi si propongono l'obiettivo di una graduale trasformazione del servizio militare e del servizio civile: all'inizio obbligatori e poi, a partire dal 1° gennaio 2007, prestati su base esclusivamente volontaria. Il nuovo servizio civile è finalizzato, ai sensi della suddetta legge n. 64 del 2001, a concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi e attività non militari; a favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale; a promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale e internazionale; a partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio nazionale, con particolare riguardo ai settori ambientale, anche sotto l'aspetto dell'agricoltura in zona di montagna, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile; a contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti e amministrazioni operanti all'estero. La riforma in corso prevede la perfetta coincidenza tra la data in cui il servizio civile sarà prestato su base esclusivamente volontaria e quella in cui vi sarà la sospensione totale dell'obbligo del servizio militare (sospensione e non soppressione in quanto è previsto l'obbligo della leva in caso di deliberazione dello stato di guerra e in caso di grave crisi internazionale). È inoltre previsto che possano chiedere l'ammissione al servizio civile volontario anche le cittadine italiane di età compresa tra diciotto e ventisei anni. La durata del servizio volontario è di dodici mesi.

Bibliografia

A. Gomez de Ayala, L'obiezione di coscienza al servizio militare nei suoi aspetti giuridico-teologici, Milano, 1966; R. Bertolino, L'obiezione di coscienza negli ordinamenti giuridici contemporanei, Torino, 1967; A. Coletti, L'obiezione di coscienza, Milano, 1973; R. Venditti, I reati contro il servizio militare e contro la disciplina militare, Milano, 1974; L. Vannicelli; Obiezione di coscienza al servizio militare, Roma, 1988.

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