miglioraménto
IndiceLessico
sm. [sec. XIII; da migliorare]. Il rendere o più spesso il diventare migliore; mutamento in meglio, progresso: miglioramento del proprio livello culturale; miglioramento della salute; miglioramento nel profitto scolastico. Anche assoluto, con il senso chiarito dal contesto: a scuola non fa miglioramenti; la malata dà segni di miglioramento. Concretamente, ciò che si fa o si concede per migliorare: ottenere miglioramenti salariali; sostenere il costo dei miglioramenti di un locale.
Diritto: generalità
Attività che viene compiuta da chi detiene una cosa allo scopo di aumentarne il valore. Mentre non hanno rilievo giuridico i miglioramenti eseguiti da chi è titolare del pieno diritto di proprietà sulla cosa stessa, acquistano importanza quelli effettuati da colui che della cosa ha la semplice detenzione, dato che, in questo caso, l'attività di miglioramento viene a incidere direttamente sulla sfera economica di soggetti diversi dando luogo a una serie di varie situazioni giuridiche. Colui che ha il diritto di usufrutto e apporta miglioramenti al bene ha diritto di avere dal proprietario un'indennità pari alla differenza fra la spesa sostenuta e l'aumento di valore conseguito dal bene stesso per effetto dei miglioramenti; identico regime è previsto per i beni dotali, mentre, nel caso di semplice possesso, la legge distingue tra possesso di buona fede e di mala fede. Nel primo caso il possessore che esegue miglioramenti ha diritto a un'indennità pari all'aumento di valore conseguito dalla cosa, mentre al possessore di mala fede spetta soltanto una somma pari alla differenza fra l'importo della spesa e l'aumento di valore conseguito dal bene. Nel contratto di locazione, salvo diverse disposizioni del contratto o particolari casi (affitto di fondi rustici e a coltivatori diretti), l'inquilino non ha diritto ad alcuna indennità per i miglioramenti apportati al bene locato. Se però il locatore ha prestato il proprio consenso, deve corrispondere all'inquilino stesso un importo pari alla differenza tra la spesa sostenuta per il miglioramento e il valore del risultato utile quale apparirà al momento della riconsegna.
Diritto: miglioramenti fondiari
Esecuzione di opere su di un fondo a carattere duraturo e tali da accrescerne il valore economico. Come principio giuridico generale l'usufruttuario o l'affittuario del fondo hanno diritto al rimborso delle spese sostenute al momento in cui cessa l'usufrutto o l'affitto; in caso di mancato pagamento sia l'uno sia l'altro hanno diritto a rimanere sul fondo fino a pagamento avvenuto. Il diritto dà particolare importanza al contratto d'affitto: la legge dell'11 febbraio 1971, n. 11, ha abrogato alcuni articoli del Codice Civile per conferire all'affittuario maggiore autonomia nelle decisioni da prendere sui miglioramenti: in forza della nuova legge egli può procedere all'esecuzione dei lavori anche in assenza di un consenso esplicito del locatore e contro la sua stessa volontà. I miglioramenti permessi riguardano: le condizioni di abitabilità della casa colonica e i suoi servizi igienici. Il locatore è tenuto al rimborso di queste spese; a sua volta egli ha diritto a un aumento dell'affitto per i miglioramenti da lui stesso apportati nella misura del nuovo valore acquisito dal fondo. Per i lavori eseguiti l'affittuario acquista il diritto a condurre il fondo per altri dodici anni, anche in caso di vendita dello stesso. Egli ha inoltre la possibilità di cedere la conduzione a uno o più dei suoi familiari anche senza il benestare del padrone. Sempre all'affittuario spettano i contributi e le agevolazioni erogati dallo Stato o dalla Regione. Per i miglioramenti che rientrano in un piano più generale di sviluppo o di bonifica, i contributi sono corrisposti per il primo caso dallo Stato, nel secondo dagli enti di bonifica e di riforma: lo Stato concorre al pagamento degli interessi sui mutui per le opere di ricerca delle acque, di sistemazione idraulica, per la costruzione e il riattamento delle strade, per gli impianti di cabine di trasformazione e per le linee di distribuzione della luce elettrica con percentuali sulla spesa totale che possono variare da regione a regione.