metropolitana, àrea-

ente territoriale istituito dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali e confermato nel testo unico sugli enti locali approvato col decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Costituisce la risposta istituzionale ai numerosi problemi che il diffuso fenomeno delle conurbazioni pone nell'amministrazione di realtà territoriali estese e sempre più ingovernabili con strumenti ordinari. Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali. La regione procede alla delimitazione territoriale di ciascuna area metropolitana, sentiti i comuni e le province interessate. Nelle aree metropolitane il comune capoluogo e gli altri comuni a esso uniti da contiguità territoriale e da rapporti di stretta integrazione socio-economico-ambientale possono costituirsi in città metropolitana a ordinamento differenziato. A tale fine il sindaco del comune capoluogo e il presidente della provincia convocano l'assemblea dei rappresentanti degli enti locali interessati. L'assemblea adotta una proposta di statuto della città metropolitana, nella quale sono indicati il territorio, l'organizzazione, l'articolazione interna e le funzioni del nuovo organismo. La proposta è sottoposta a referendum e, in caso di esito favorevole di questo, è presentata dalla Regione a una delle due Camere per l'approvazione con legge. La città metropolitana acquisisce le funzioni della provincia e attua il decentramento previsto dallo statuto, salvaguardando comunque l'identità delle originarie collettività locali. Quando la città metropolitana non coincide con il territorio di una provincia, si procede alla nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali o all'istituzione di nuove province. L'amministrazione locale nell'area metropolitana si articola in due livelli: città metropolitana e comuni. Sono organi della città metropolitana: il consiglio metropolitano, la giunta metropolitana e il sindaco metropolitano al quale spetta la presidenza del consiglio e della giunta. In quanto compatibili, alla città metropolitana si applicano le norme relative alle province. Spetta alla legge regionale ripartire fra i comuni e la città metropolitana le funzioni amministrative e attribuire alla città metropolitana, oltre alle funzioni di competenza provinciale, le funzioni normalmente affidate ai comuni quando hanno precipuo carattere sovracomunale o devono, per ragioni di economicità ed efficienza, essere svolte in forma coordinata nell'area metropolitana. Tale attribuzione può avvenire nell'ambito delle seguenti materie: pianificazione territoriale dell'area metropolitana; viabilità, traffico e trasporti; tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali; difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti; raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche; servizi per lo sviluppo economico e grande distribuzione commerciale; servizi di vasta area nei settori della sanità, della scuola e della formazione professionale e degli altri servizi urbani di livello metropolitano. Ai comuni dell'area metropolitana restano le funzioni non attribuite espressamente alla città metropolitana; a questa competono le tasse, le tariffe e i contributi sui servizi a essa attribuiti. Qualora la regione non provveda agli adempimenti, il governo invita la regione ad adempiere. Trascorsi 6 mesi, il governo è delegato a provvedere a mezzo di decreti legislativi.

Trovi questo termine anche in:

Quiz

Mettiti alla prova!

Testa la tua conoscenza e quella dei tuoi amici.

Fai il quiz ora