màrchio
IndiceLessico
sm. [sec. XVI; da marchiare].
1) Marca di riconoscimento. In particolare: A) segno grafico impresso o applicato su un oggetto, un animale o un prodotto per provarne la proprietà e garantirne la provenienza. Marchio d'impresa, contraddistingue il prodotto industriale di un'azienda o di un'impresa da quello di un'altra e può consistere in svariati segni (parola, figura, ecc.) impressi sul prodotto o sull'involucro; marchio non d'impresa o, più comunemente marca, quanto serve a contrassegnare cose o animali al solo fine di indicarne il proprietario; marchio di fabbrica, distingue i prodotti di una determinata impresa da quelli simili di un'altra concorrente; marchio di commercio, differenzia le merci vendute da un'impresa anche se da essa non fabbricate; marchio di fabbrica e marchio di commercio possono coesistere sullo stesso prodotto; marchio collettivo, il segno che garantisce l'origine o la qualità di prodotti o merci fabbricati da produttori che hanno costituito fra loro a questo scopo appositi enti o associazioni. B) In passato, segno che si stampava a fuoco sulla fronte o sulle spalle di chi si era macchiato di alcuni gravi delitti: portare un marchio d'infamia. Fig., colpa, accusa infamante: avere il marchio del traditore. Anche impronta in genere, caratteristica fisica o spirituale: tutti i figli hanno il marchio di famiglia.
2) Per estensione, lo strumento o l'attrezzo metallico usato per marchiare; punzone.
Diritto
Il marchio è considerato dal diritto un bene immateriale sul quale il proprietario esercita un diritto reale e assoluto. Il marchio in quanto segno distintivo dell'azienda (unitamente alla ditta e all'insegna) può essere trasferito solo assieme all'azienda o a un ramo particolare di questa. Il diritto sul marchio si acquista con la scelta o escogitazione del segno che lo costituisce e con l'uso che ne fa l'imprenditore con precedenza sugli altri concorrenti. Grande è l'importanza del marchio ai fini della pubblicità dei prodotti di una determinata azienda: la loro propaganda è infatti condotta anche diffondendo e reclamizzando il marchio che li distingue. Il marchio può essere registrato o non registrato; l'uso del marchio non registrato è tutelato solo nei confronti di chi lo ha usato per primo e nei limiti in cui è stato usato (cosiddetto preuso). La registrazione di un marchio avente il carattere della novità attribuisce al titolare il diritto di valersene in modo esclusivo. Il titolare del marchio ha il diritto di farne uso esclusivo (con divieto degli altri concorrenti) per venti anni dalla registrazione, ma il brevetto può essere rinnovato per ulteriori periodi ventennali. La tutela civile del marchio consiste nel divieto di contraffazione (abusiva imitazione del marchio genuino), di usurpazione, di alterazione. A queste azioni si accompagna l'inibitoria o divieto dell'uso del marchio, la pubblicazione della sentenza sulla stampa e, se c'è danno, il risarcimento. Il Codice Penale considera reato e punisce la contraffazione, l'alterazione e l'uso di marchio contraffatto, l'introduzione nello Stato e il commercio di prodotti con marchi falsi, la vendita di prodotti industriali con marchi falsi (art. 517).