lottizzazióne

sf. [sec. XX; da lottizzare]. Atto ed effetto del lottizzare. In particolare, suddivisione di un territorio in appezzamenti e di questi in lotti residenziali o industriali. La lottizzazione è uno degli strumenti per l'attuazione dei piani regolatori. Prevista già dall'art. 28 della legge 17 agosto 1942, modificata poi dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967, è solitamente connessa con la trasformazione di terreni agricoli in aree fabbricabili ed è così regolata: per i comuni aventi un piano regolatore generale o un programma di fabbricazione non può essere effettuata nessuna lottizzazione prima che siano stati approvati il piano o il programma suddetti; la proibizione decade se entro i dodici mesi dalla presentazione del piano o del programma l'autorità statale non ha preso nessuna decisione in merito. Per ottenere l'autorizzazione del comune a procedere alla lottizzazione il proprietario deve obbligarsi a cedere gratuitamente l'area necessaria alle opere di urbanizzazione primaria (strade, parcheggi, giardini) e secondaria (condutture dell'acqua, fognature, ecc.) e assumersi per queste ultime anche l'onere relativo. È in facoltà del sindaco di chiedere ai proprietari il loro progetto di lottizzazione e di provvedervi d'ufficio qualora essi non lo abbiano presentato entro il tempo prescritto.

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