litis contestatio
loc. latina (propr. contestazione della lite). Nel processo civile romano per legis actiones (intorno al quale però sussiste un sensibile divario di supposizioni e d'ipotesi fra i vari autori), la litis contestatio sarebbe stata l'atto solenne d'invocazione dei testimoni, fatto dalle parti e da esse esclusivamente; il suo oggetto consisteva in una controversia non ancora soggetta a una sentenza del giudice. Nel processo formulare, soggetti della litis contestatio erano sempre le parti, l'oggetto era dato dalla formula e il contenuto dall'accordo che su di essa interveniva fra le parti. Il convenuto che aveva torto doveva di conseguenza assoggettarsi alla sentenza di condanna. Sulla litis contestatio in regime di cognitio extra ordinem poco si conosce: si può solo dedurre che, presentandosi la cognitio extra ordinem molto mutata nei confronti del processo formulare, anche la litis contestatio doveva essere diversa. Di certo si sa che le rimaneva il solo effetto di determinare i termini della controversia da trattare davanti al giudice.