lie detector
loc. inglese (propr. rilevatore di bugie) usata in italiano come sm. Apparecchio che rileva una serie di indici fisiologici (pressione del sangue, ritmo cardiaco, ritmo respiratorio, risposta cutanea galvanica, tremore delle dita). Poiché tali indici sarebbero alterati quando una persona mente, tale apparecchio ha trovato in alcuni Paesi anche un'utilizzazione in indagini giudiziarie. Tale impiego è peraltro molto discutibile, in quanto un'alterazione di tali indici segnala unicamente che il soggetto è in preda a un'emozione, cosa che può essere indipendente dal fatto che menta o meno.§ In Italia, il Codice di Procedura Penale prevede un elenco tassativo dei mezzi di prova, cioè degli strumenti processuali attraverso i quali si acquisisce la prova. Tra di essi non è previsto il lie detector. Se ne deve dedurre, pertanto, che il suo uso è vietato dalla legge processuale italiana (art. 191 Codice Procedura Penale).