latitanza
Redazione De Agostini
sf. [sec. XIX; da latitare]. Lo stato del latitante che si nasconde e si rende irreperibile alla giustizia: darsi alla latitanza.§ In diritto, la latitanza non costituisce un reato, ma produce determinati effetti sostanziali e processuali. Sostanzialmente la latitanza concreta una circostanza aggravante per i reati commessi in sua costanza; processualmente comporta determinate varianti alle norme ordinarie processuali (notificazioni di atti, ecc.). Tuttavia, in ossequio al diritto alla difesa sancito dalla Costituzione, l'istituto della latitanza manca di qualsiasi carattere sanzionatorio che ponga il latitante in condizioni d'inferiorità rispetto ad altri imputati.