intervènto
IndiceLessico
sm. [sec. XVI; dal latino interventus-us].
1) Atto, effetto dell'intervenire: l'intervento delle autorità a una pubblica manifestazione; l'intervento della polizia. In particolare, partecipazione di uno Stato, fino ad allora neutrale, a una guerra già in atto fra altri Stati: l'intervento dell'Italia nella I guerra mondiale; principio del non intervento, principio secondo il quale uno Stato o un organismo internazionale si impegna a non interferire negli affari interni di un altro Stato; intervento dello Stato nell'economia, ogni azione compiuta dallo Stato sia direttamente sia indirettamente sull'economia: direttamente mediante le società operative di cui è azionista di maggioranza; indirettamente mediante provvedimenti volti a raggiungere qualche particolare obiettivo di politica economica. Per estensione il partecipare o l'interloquire in una discussione: i suoi interventi sono stati decisivi.
2) Operazione chirurgica: è stato sottoposto a un difficile intervento.
Diritto processuale civile
In un processo pendente, l'aggiungersi di nuove parti. Esso è determinato dalla connessione o parziale identità di più rapporti, per cui si rende necessario od opportuno che altri interessati partecipino a una controversia su un determinato rapporto. L'intervento però è subordinato al principio che terzi estranei a un processo non ricevano da esso pregiudizio; tuttavia, allo scopo di evitare un processo separato, anche con il pericolo di contraddittorietà di giudicati, la legge processuale prevede la possibilità di un loro intervento nel giudizio. L'intervento è regolato dal Codice di Procedura Civile nei modi seguenti: intervento volontario, per cui ciascuno può intervenire in un processo fra altre persone per far valere nei confronti di tutte le parti o di alcune di esse un diritto relativo all'oggetto di cui tratta il processo medesimo. Può anche intervenire quando abbia interesse a sostenere le ragioni di una delle parti (intervento volontario adesivo). Per l'intervento su istanza di parti, ciascuna parte può chiamare nel processo un terzo al quale considera comune la causa o dal quale pretende di essere garantita. Secondo l'intervento per ordine del giudice, il magistrato, se ritiene opportuno che il processo si svolga anche nei confronti di terzi ai quali la causa è comune, ne ordina l'intervento. In caso di contrasti sull'intervento la decisione in merito spetta al collegio giudicante il quale la risolve separatamente o insieme al merito della causa. In grado d'appello invece possono intervenire soltanto i terzi che potrebbero proporre opposizione alla sentenza essendo da questa pregiudicati. Per l'intervento del Pubblico Ministero, esso, in ogni stato e grado del processo, può richiedere al giudice la comunicazione degli atti di causa per l'esercizio di un'eventuale azione penale. L'intervento del Pubblico Ministero è sempre obbligatorio nelle cause che egli stesso potrebbe proporre, nelle cause matrimoniali, in quelle relative allo stato e alla capacità delle persone. Egli interviene, infine, sempre in giudizi innanzi alla Corte di Cassazione. Per l'intervento di creditori, nelle procedure di espropriazione forzata, i creditori dell'espropriato possono intervenire nel giudizio per partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla vendita all'incanto dei beni del debitore.
Diritto commerciale
Si ha un intervento cambiario quando la cambiale è pagata da persona diversa dall'obbligato principale. Tale intervento è principale, se l'interveniente è indicato dal traente, dal girante o dall'avallante; spontaneo, se l'interveniente si offre spontaneamente. L'accettazione dell'intervento ha luogo solo se il portatore può esercitare il regresso prima della scadenza. Tale accettazione deve essere espressa sulla cambiale con la firma dell'interveniente. Chi accetta l'intervento diventa ipso facto obbligato cambiario allo stesso titolo di colui che fruisce dell'accettazione, purché la cambiale gli sia stata presentata entro il terzo giorno seguente alla scadenza. L'interveniente fa propri i diritti inerenti alla cambiale contro colui a favore del quale ha pagato e contro quanti sono obbligati verso quest'ultimo in merito a detta cambiale.
Diritto internazionale
L'intervento di uno Stato contro un altro si configura come una grave ingerenza non richiesta e non consentita dall'altro Stato, con carattere d'imposizione autoritaria, senza che fra i due Stati esista stato di guerra o, al contrario, un particolare vincolo di unità paritaria (per esempio unione paritaria, confederazione) che lo possa in qualche modo giustificare. L'intervento rappresenta un attentato alla sovranità dello Stato contro cui è diretto. Esso può essere: armato, se compiuto con truppe e mezzi militari; economico, se si avvale di misure finanziarie, che mettono in serio pericolo l'economia dello Stato che le subisce; diplomatico, se minaccia un intervento armato, tramite i canali diplomatici. Secondo la dottrina prevalente sarebbe lecito l'intervento per richiamare uno Stato all'osservanza di norme universali di diritto; illecito, se contrario al dovere internazionale del non intervento negli affari interni di uno Stato e a danno della sua sovranità.