inamovibilità

sf. [sec. XIX; da inamovibile]. Particolare caratteristica del rapporto d'impiego di cui godono alcuni pubblici impiegati (magistrati ordinari, professori universitari, magistrati della Corte dei Conti e del Consiglio di Stato). In base all'inamovibilità, essi non possono essere rimossi dal loro ufficio se non per dimissioni volontarie o in seguito a procedimento disciplinare. L'inamovibilità riguarda anche le funzioni svolte e la sede dove si svolgono queste funzioni. In diritto canonico, si fa distinzione fra parroci inamovibili e amovibili, secondo che fruiscano d'una maggiore o minore stabilità. Per la rimozione dei primi occorre una procedura disciplinare più complessa; per i secondi basta una procedura più sommaria.

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