impediménto
Indicesm. [sec. XIII; dal latino impedimentum, da impedīre].
1) Atto ed effetto dell'impedire; in particolare, ciò che impedisce il realizzarsi di qualche cosa: frapporre impedimenti. § In diritto, l'impedimento è una circostanza che per legge, divina o umana, osta alla validità o liceità di un atto giuridico. Per quanto concerne il matrimonio l'impedimento può essere: di diritto divino, riguardante cioè tutti gli uomini e senza possibilità di dispensa; di diritto ecclesiastico o umano, riguardante soltanto i fedeli, che possono essere dispensati dalla Chiesa. Secondo gli effetti, si distinguono in impedimenti dirimenti, che ostano alla validità del matrimonio; impedienti, che ostano alla liceità del matrimonio. Fra i primi si ha: votum simplex e mixta religio; fra i secondi: aetas, impotentia, ligamen, ordo, votum solemne, disparitas cultus, raptus, crimen, consanguinitas, affinitas, publica honestas, cognatio spiritualis. L'impedimento della cognatio legalis è impediente o dirimente, secondo che la legislazione dei singoli Stati lo consideri causa di illiceità o di invalidità del matrimonio. § Per quanto concerne gli impedimenti agli ordini sacri, sono simpliciter impediti: i figli di acattolici; gli uomini uniti in matrimonio; coloro che sono in un ufficio non permesso ai chierici; coloro che sono soggetti al servizio militare ordinario; i neofiti non ancora provati; coloro che sono colpiti da infamia facti.
2) Lett., per lo più al pl., le salmerie che un esercito in movimento reca con sé.
3) In fisica nucleare, fenomeno radioattivo consistente nel fatto che decadimenti, teoricamente ammessi, in realtà non avvengono. Si sintetizzano e si codificano queste assenze in opportune regole, dette di selezione, che si affiancano alla teoria, anche se non sono da questa giustificate.