férma¹

Indice

Lessico

sf. [sec. XIV; da fermare].

1) Periodo di tempo necessario per impartire l'educazione militare alle reclute.

2) Nella caccia, atteggiamento del cane da penna quando, avvertendo la presenza del selvatico, si arresta di colpo irrigidendosi. Cani da ferma sono bracchi, epagneul, griffoni, pointer e setter.

Militaria

La ferma era assai lunga (15-20 anni) quando il reclutamento era esclusivamente volontario, cioè durante l'evo moderno prima della Rivoluzione francese; con l'introduzione del servizio militare obbligatorio, la ferma si ridusse a 6-8 anni nel corso dell'Ottocento, a eccezione della Russia dove per molto tempo rimase in vigore una ferma di venti anni. In Italia, nel 1861, la ferma era di 8 anni; si ridusse a tre nel 1875 e a due nel 1910. In base all'art. 81 del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e reclutamento obbligatorio, la ferma venne ridotta a 15 mesi per l'esercito e a 24 mesi per la marina. Tale articolo veniva in seguito abrogato dall'art. 40 della legge 31 maggio 1975, n. 191, e sostituito dall'art. 1 della stessa legge, che riduceva la ferma di leva a 12 mesi per l'Esercito e l'Aeronautica e a 18 mesi per la Marina. Successivamente, l'art. 3 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 stabiliva la durata della ferma a 12 mesi per tutte e tre le armi. Per coloro che conseguivano a domanda, la nomina a ufficiale di complemento, la durata della ferma era di 15 mesi. L'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a decorrere dal 1° gennaio 1997, riduceva ulteriormente la durata della ferma a 10 mesi (14 mesi per gli ufficiali di complemento e 12 mesi per gli ausiliari di leva). In seguito a un lungo e discusso iter parlamentare e ricalcando le orme dei moderni eserciti di molti Paesi del mondo, il Parlamento approvava una riforma radicale delle Forze Armate, prevedendo, al posto della ferma obbligatoria di leva, un esercito formato da volontari. Con la trasformazione progressiva del servizio militare da obbligatorio a professionale, disposta dalla legge 14 novembre 2000, n. 331 veniva quindi prevista l'istituzione di una ferma esclusivamente volontaria. Il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, stabiliva che il servizio obbligatorio di leva fosse sospeso a decorrere dal 1° gennaio 2007 e che fino al 31 dicembre 2006, le esigenze delle Forze armate siano soddisfatte ricorrendo ai giovani soggetti alla leva nati entro il 1985. Da quel momento il servizio di leva può essere ripristinato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, solo in caso di guerra.

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