escussióne

sf. [sec. XIX; dal latino excussío-ōnis]. Il diritto di alcune categorie di debitori a far cadere l'azione del creditore su altri soggetti obbligati al soddisfacimento dello stesso credito. Sono tali: il socio di società semplice; l'azionista che ha trasferito azioni non liberate; i terzi aventi causa dal donatario. Nell'ipotesi di fideiussione si ha il beneficio di escussione: il garante pattuisce di non essere tenuto al pagamento della somma che ha garantito se prima non sia esaurita ogni azione contro il debitore principale. Nel processo di esecuzione si ha escussione del debitore quando il creditore dà inizio agli atti esecutivi contro questi.

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