destituzióne
Redazione De Agostini
sf. [sec. XIX; da destituire]. Provvedimento disciplinare assunto nei confronti dell'impiegato pubblico: comporta la cessazione del rapporto d'impiego. La destituzione è inflitta: per mancanza del senso dell'onore e del senso morale; per atti in grave contrasto con i doveri di fedeltà; per grave abuso di autorità o di fiducia; per dolosa violazione dei doveri d'ufficio; per illecito uso o distrazione di somme, o per tolleranza di abusi commessi dai dipendenti; per richiesta o accettazione di compensi o benefici; per gravi atti d'insubordinazione; per istigazione ad atti che turbino la regolarità e continuità del servizio; per volontario abbandono dello stesso.