costringiménto

sm. [sec. XIV; da costringere]. Atto ed effetto del costringere. In diritto penale, costituisce causa di non punibilità l'aver commesso un reato sotto costrizione fisica (violenza). Il costringimento psichico si riferisce invece ai casi in cui il reato sia stato commesso da persona costretta dall'altrui minaccia e viene eguagliato a un'ipotesi di stato di necessità. In entrambi i casi risponde del reato colui che ha indotto persona a commetterlo.

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