Lessico

sf. [sec. XIV; dal latino conventío-ōnis, riunione, accordo].

1) Accordo stabilito fra due o più persone, enti, Stati: una convenzione economica; firmare una convenzione; convenzione di settembre. Convenzioni matrimoniali, tese a regolare il regime patrimoniale della famiglia. Per essere valide devono avere la forma di atto pubblico e concordare con quanto la legge attribuisce a ognuno dei coniugi. Dopo il matrimonio sono mutabili con l'autorizzazione del giudice.

2) Accordo generale, in virtù del quale si accetta una certa opinione, un certo modo di considerare le cose, ecc.: il giorno si calcola, per convenzione, di ventiquattro ore esatte.

3) Usanza, consuetudine; costume sociale, specialmente al pl.: essere schiavo delle convenzioni; rispettare le convenzioni; “il linguaggio... della convenzione mondana” (E. Cecchi); di convenzione, di maniera, artificioso, privo di originalità: “discorsi di convenzione, pure cerimonie” (De Sanctis).

4) Ant., assemblea, riunione: “ne' templi, nelle convenzioni e adunanze de' popoli” (Boccaccio); Convenzione nazionale, assemblea nazionale francese (1792-1795).

Diritto romano

A) Conventio pignoris, convenzione costitutiva di ipoteca, originariamente connessa alla locazione di un fondo rustico a garanzia del pagamento del canone d'affitto: attribuiva al locatore un diritto di pegno sugli animali e sugli attrezzi del conduttore finché rimaneva sul fondo; in seguito, il creditore poté impadronirsi dei beni costituiti in garanzia anche se proprietà di terzi; successivamente la conventio pignoris si estese a qualsiasi specie di obbligazione. B) Conventio in manum, la sottomissione di una donna alla potestà del pater familias attraverso la confarreazione, la coëmptio e la convivenza matrimoniale per almeno un anno intero (usus). L'istituto era già in decadenza sul finire dell'era repubblicana.

Diritto internazionale

Nel diritto moderno, la convenzione ha un'estensione più ampia del contratto, comprendendo anche rapporti non patrimoniali. Le convenzioni possono essere: consolari, accordi con i quali due Stati consentono l'istituzione di consolati rappresentativi dell'altro Paese nell'ambito del diritto internazionale e con concessioni reciproche, fra le quali è di regola inserire la clausola della nazione più favorita; internazionali, termine comune per indicare tutti gli atti che intervengono fra due o più soggetti di diritto internazionale. Essi sottintendono sempre un regolamento che tocca gli interessi di grandi collettività (per esempio la convenzione dell'Aia del 1907 e quella di Ginevra del 1949). Si dividono in: speciali, se riguardano solo due Stati; collettive, se invece vi aderiscono più Stati; chiuse o aperte, se limitate ai soli firmatari originari o se vi possono aderire anche altri Stati. Per il contenuto possono essere: convenzioni politiche, commerciali, amministrative, sanitarie, ecc.

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