Lessico

sf. [sec. XIII; dal latino contumacía, caparbietà, renitenza].

1) Condizione della parte che non si è costituita in giudizio.

2) Misura sanitaria estesa a persone e animali apparentemente sani ma sospettati di essere affetti da malattie infettive o provenienti da zone infette. La contumacia consiste nell'isolamento "La tabella del periodo di contumacia per le principali malattie infettive è a pag. 221 del 7° volume." di tali soggetti (in casa o in ambiente ospedaliero) per un periodo di tempo uguale al più lungo periodo d'incubazione abituale della malattia alla quale sono stati esposti. Tra le malattie soggette a norme contumaciali vi sono il colera, la difterite, la dissenteria amebica, il tifo e i paratifi e la meningite meningococcica. "Per il periodo di contumacia per le principali malattie infettive vedi tabella al lemma del 6° volume."

3) Ant., ribellione, persistente disobbedienza; di cose, resistenza, tenacia.

Diritto: diritto romano

Disobbedienza a un'ingiunzione del magistrato o del giudice o, in particolare, assenza di una parte durante lo svolgimento del processo. Nei processi a carattere privatistico la fase in iure richiedeva necessariamente la presenza e la collaborazione di entrambe le parti e l'assenza ingiustificata apud iudicem di una di esse comportava la perdita della lite per l'assente. Nella cognitio extra ordinem il processo continuava anche in assenza di una delle parti, ma la parte presente era tenuta a provare la fondatezza delle sue pretese o della sua difesa. Il problema non si poneva nel processo pubblico, in cui si richiedeva soltanto la presenza dell'accusatore.

Diritto: procedura civile e penale

Nel diritto procedurale civile, il rimanere contumaci non comporta il riconoscimento della veridicità delle affermazioni avversarie. La parte contraria, pertanto, è ugualmente tenuta a fornire la prova del proprio buon diritto. La contumacia delle parti (attore e convenuto) è dichiarata dal giudice alla prima udienza di comparizione. Se contumace è il convenuto, il giudice deve, peraltro, accertare che la citazione gli sia stata regolarmente notificata. La parte contumace deve, comunque, essere avvertita di determinati atti istruttori (interrogatorio e giuramento) e della sentenza che conclude il giudizio. La contumacia viene revocata qualora la parte si costituisca prima del momento in cui la causa viene riservata al giudice per la decisione finale. §Nel diritto di procedura penale l'imputato è contumace se, ancorché regolarmente citato, non compaia al dibattimento e non dimostri un legittimo impedimento. Dove venga dichiarata la contumacia, il processo si svolge egualmente in assenza dell'imputato che viene rappresentato a tutti gli effetti dal difensore. Tuttavia l'imputato contumace può essere accompagnato coattivamente, quando la sua presenza è necessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame. § Nel procedimento penale militare, la contumacia è regolata dalle stesse norme previste per il processo penale comune.

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