contrabbando
Indicesm. [sec. XVI; da contra-+bando].
1) Violazione delle norme doganali e fiscali condizionanti l'introduzione nel territorio dello Stato, o comunque il commercio, di determinate merci: di contrabbando, per mezzo, attraverso il contrabbando, anche fig., furtivamente. La legge impone la confisca delle cose che servirono a commettere il reato di contrabbando e di quelle che ne costituiscono il prodotto o il profitto e sancisce le pene, che per lo più consistono in multe, ma che giungono alla reclusione per i casi più gravi. Il ripetersi di episodi criminosi legati ad attività di contrabbando e la loro connessione alla criminalità organizzata ha indotto il legislatore ad approvare norme per una più efficace disciplina dei mezzi volti alla repressione del reato. La legge prevede un più severo trattamento penitenziario per i condannati per il delitto di associazione per delinquere finalizzato al contrabbando e disciplina le forme di collaborazione con i produttori di tabacco al fine di reprimere i fenomeni criminosi.
2 ) Contrabbando di guerra, istituto rivolto a paralizzare lo sforzo bellico del nemico mediante la sottrazione dei rifornimenti necessari alla sua economia di guerra (intesa in senso vasto, dalla produzione bellica all'alimentazione di truppe e popolazione). Nella guerra marittima, soprattutto a partire dal sec. XVIII, si è andato diffondendo l'uso di pubblicare, all'inizio delle ostilità, delle “liste di contrabbando” nelle quali i Paesi belligeranti comunicano ai Paesi neutrali i materiali che, se rinvenuti a bordo di navi mercantili in rotta verso lo Stato nemico, sarebbero catturati come contrabbando di guerra, in quanto considerati importanti ai fini della continuazione delle ostilità da parte del nemico.