associazióne (diritto)
nelle scienze giuridiche il diritto di associazione è la facoltà di più persone di riunirsi liberamente, senza necessità di autorizzazione, per fini che non siano vietati ai sensi della legge penale. Tale diritto è garantito in Italia dal testo costituzionale, il quale proibisce soltanto le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare (art. 18 della Costituzione). In senso civilistico le associazioni sono istituti di origine romana. Il loro scopo è quello di dare vantaggio agli stessi associati perseguendo un fine non di lucro. Nuove norme in materia di associazioni sono contenute nella legge 15 maggio 1997, n. 127 e nel decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. In virtù di tali disposizioni le associazioni debbono essere costituite per atto pubblico e acquistano personalità giuridica mediante il riconoscimento, che si ottiene con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture. L'atto costitutivo e lo statuto delle associazioni debbono contenere la denominazione, l'indicazione dello scopo sociale, del patrimonio e della sede nonché le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione. Debbono altresì determinare i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione all'associazione. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto delle associazioni debbono essere approvate con le stesse modalità e termini previsti per il riconoscimento. Le associazioni non possono acquistare beni immobili né accettare donazioni o eredità ovvero conseguire legati senza l'autorizzazione governativa. Organi di un'associazione sono: l'assemblea dei soci, nel cui seno si esprime la volontà dell'associazione, e gli amministratori, ai quali è demandata l'attuazione delle delibere assembleari. L'assemblea dell'associazione deve essere convocata dagli amministratori almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. Deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. Le deliberazioni dell'assemblea dell'associazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno metà degli associati. In seconda convocazione le delibere sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Gli amministratori sono responsabili verso l'associazione secondo le norme del mandato. È però esente da responsabilità l'amministratore che non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendone a conoscenza, non abbia manifestato il proprio dissenso. Il Codice Civile disciplina anche le associazioni non riconosciute. Queste sono regolate dagli accordi degli associati e possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali sono conferite la presidenza e la direzione. Le associazioni non riconosciute hanno un fondo di dotazione costituito dai contributi degli associati e dai beni acquistati con detti conferimenti. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo di dotazione, ferma restando la responsabilità personale e solidale delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. § In diritto penale, associazione a delinquere (art. 416 del Codice Penale), associazione di tre o più persone allo scopo di commettere delitti. Il reato sussiste per il solo fatto dell'esistenza dell'associazione al di fuori dell'effettiva esecuzione di delitti; questi, se commessi, concorrono materialmente con il delitto di associazione. La legge punisce più severamente i soci promotori e organizzatori, che in seno al sodalizio criminoso svolgono un ruolo di supremazia e di direzione. Nel quadro dei provvedimenti per reprimere il fenomeno della mafia, la legge 13 settembre 1982, n. 646 prevede la figura criminosa costituita dall'associazione di tipo mafioso (art. 416 bis del Codice penale). L'associazione di tipo mafioso o camorristico si ha quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza d'intimidazione per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti, per sé o per altri. Con l'entrata in vigore della legge contro la tratta di persone (L. 11-VIII-2003, n. 228) costituisce nuova circostanza aggravante del reato di associazione il fatto che questa sia finalizzata al compimento dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, di tratta di persone e di acquisto e alienazione di schiavi. § In diritto internazionale, accordo di associazione, accordo concluso tra un'organizzazione internazionale e uno o più Stati che intendono diventare membri della stessa.