conferiménto
sm. [sec. XIV; da conferire]. Atto ed effetto del conferire; assegnazione, consegna: conferimento di un premio. Per estensione, il portare a raccolta: conferimento all'ammasso. § In diritto commerciale, contributo apportato da un socio per la formazione del capitale sociale. Il conferimento può essere rappresentato da danaro o da beni in natura (e in tal caso è denominato apporto), quali beni materiali o immateriali, crediti, aziende in funzionamento, prestazioni d'opera, ecc. (vedi anche società). Nel caso di conferimento in natura, il conferente deve presentare una relazione stesa da un perito, designato dal tribunale, contenente la descrizione dei beni conferiti e il valore a essi attribuito. Il conferimento di azienda, o ramo aziendale, riguarda la cessione di azienda nell'ipotesi in cui l'acquirente sia una società che, come controprestazione, fornisca proprie quote o azioni. L'istituto del conferimento è disciplinato, nel nostro ordinamento, solo con riferimento ai singoli beni, mentre nulla viene stabilito in modo specifico per il conferimento d'azienda, al quale vanno estese analogicamente le norme stabilite nell'ipotesi precedente. Particolare importanza riveste, pertanto, la stima dei beni in natura, che deve essere fatta da un perito nominato dal presidente del tribunale competente; essa deve contenere la descrizione dei beni con i valori a essi attribuiti, nonché i criteri di valutazione adottati; le valutazioni eseguite devono, inoltre, essere verificate entro sei mesi a cura degli amministratori e dei sindaci e fino a che il controllo non sia stato eseguito le quote o azioni sono inalienabili; qualora il valore riconosciuto sia inferiore per più di un quinto rispetto a quello attribuito è necessario che il socio conferente versi la differenza in denaro o receda, ovvero la società riduca il capitale sociale per la parte corrispondente.