condótta

Indice

Lessico

sf. [sec. XIII; da condurre].

1) Modo di comportarsi, contegno: tenere una condotta esemplare, irreprensibile; “la tua mala condotta ti trarrà in perdizione” (Nievo); in particolare, il contegno di un alunno a scuola, valutato con un voto: ebbero dieci in condotta. Per estensione, linea di azione: non so bene che condotta tenere; modo di svolgere un ufficio, una mansione, un'attività. In particolare, comportamento dei concorrenti in una gara sportiva: la condotta di gioco della squadra è stata molto scorretta.

2) Modo in cui è svolto un lavoro letterario, artistico: “Un sonetto... similissimo a questo di concetto e di condotta” (De Sanctis).

3) Ufficio, funzione di pubblico stipendiato, in particolare di medico; il territorio di uno o più comuni entro cui il medico svolge il servizio sanitario: assegnare una condotta; una condotta assai vasta.

4) Azione del condurre, trasportare, in particolare, tubazione per il trasporto di un fluido. Nel caso dell'acqua si hanno principalmente condotte per acqua potabile e per l'acqua d'alimentazione di centrali idroelettriche. Nel caso di altri fluidi si hanno condotte per il gas di città (condotto), per metano (gasdotto), per petrolio (oleodotto), per fluidi d'uso industriale; in quest'ultimo caso fanno parte degli impianti specifici (per esempio raffineria). Se la condotta ha sezione ridotta ed è ramificata si dice, più spesso, conduttura.

5) Antico, comando, guida, specialmente di milizie; per estensione, le truppe comandate.

Diritto

In diritto penale la condotta positiva (azione) o negativa (omissione) è l'elemento essenziale per poter configurare la commissione di una fattispecie di reato. La condotta, attiva od omissiva, è imputabile a un soggetto se questo ha posto in essere il proprio comportamento con la coscienza e volontà, rispettivamente, di agire o di omettere il comportamento dovuto. La condotta del reo può incidere sulla maggiore o minore gravità del reato (art. 133 Codice Penale). Nel diritto civile, la condotta riguarda specialmente i rapporti familiari: la cattiva condotta del figlio, quando il padre non riesca a frenarla, giustifica il collocamento in un istituto di correzione, previa autorizzazione del presidente del tribunale; la cattiva condotta del padre può portare alla decadenza della potestà genitoriale, pronunziata dal tribunale; il giudice tutelare può rimuovere dal suo ufficio il tutore che si sia reso colpevole di cattiva condotta mediante negligenza, abuso di poteri o inettitudine.

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