collaborazióne
sf. [sec. XIX; da collaborare]. Atto ed effetto del collaborare. In particolare, in diritto, la prestazione di lavoro subordinato, attraverso un'attività intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore, che è tenuto alla retribuzione a norma di contratto. I prestatori di lavoro si distinguono in dirigenti amministrativi o tecnici, impiegati e operai. I rapporti fra l'impresa e i suoi collaboratori sono regolati dal contratto collettivo di lavoro, dal Codice Civile e da leggi speciali. In senso lato, si parla di collaborazione anche per coloro che svolgono, esternamente o saltuariamente, un'attività a favore dell'impresa stessa, senza regolare contratto. § In diritto penale, la collaborazione nel reato concreta l'istituto del concorso.