clearing
s. inglese (propr. compensazione) usato in italiano come sm. Nell'ambito del commercio internazionale, per evitare movimenti valutari tra due Paesi, si ricorre ad accordi di clearing, cioè alla compensazione delle reciproche posizioni debitorie e creditorie derivanti dall'interscambio di merci: in ciascuno dei due Paesi firmatari dell'accordo gli importatori versano in moneta nazionale il controvalore dei loro debiti a un'apposita “cassa di compensazione” (di solito la banca centrale o un istituto a essa collegato), la quale utilizza le somme così raccolte per pagare, sempre in moneta nazionale, gli esportatori nazionali verso l'altro Paese. Il regolamento finale dei saldi avviene poi alla scadenza dell'accordo, ma talvolta è rinviato a un successivo accordo o effettuato mediante un incremento delle esportazioni del Paese debitore. L'accordo fissa di norma anche i tassi di conversione delle monete. Adottato con una certa ampiezza dopo il 1931 e negli anni immediatamente seguenti il secondo conflitto mondiale, il sistema è stato abbandonato con l'avvento della liberalizzazione degli scambi e dei pagamenti. § Clearing house, stanza di compensazione.