casalinga

Indice

Lessico

sf. [da casalingo]. Donna di casa, dedita solamente a lavori domestici.

Diritto

Il lavoro domestico per lungo tempo non è stato ritenuto meritevole di considerazione a livello giuridico e pertanto alla casalinga non venivano riconosciuti i diritti propri delle altre categorie di lavoratori (alla pensione, agli infortuni ecc.). Negli anni Novanta il ruolo della casalinga è stato rivalutato; questo è avvenuto grazie al riconoscimento delle difficoltà, della responsabilità e dei rischi che il lavoro domestico comporta. Il legislatore ha sottolineato “il valore sociale ed economico connesso agli indiscutibili vantaggi che da tale attività trae l'intera collettività”. Sulla base di tali presupposti sono quindi state approvate norme che prevedono una tutela previdenziale e assistenziale per i lavoratori domestici: la legge 8 agosto 1995, n. 335, e il decreto legislativo di attuazione 16 settembre 1996, n. 565, hanno istituito un fondo di previdenza per le casalinga e la legge 3 dicembre 1999, n. 493, ha istituito l'assicurazione contro gli infortuni domestici. Per quanto riguarda la pensione delle casalinghe si deve precisare che l'iscrizione al citato fondo è facoltativa e l'importo della contribuzione non può essere inferiore a 50.000 lire mensili. Si ottiene il diritto alla pensione o al raggiungimento del 57° anno di età con un minimo di cinque anni di contribuzione, purché l'importo della pensione maturato non sia inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale, oppure al compimento del 65° anno di età. Al fondo possono iscriversi, su base volontaria, i soggetti che svolgono, senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari e che non prestano attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi e non sono titolari di pensione diretta. L'importo della pensione è calcolato secondo il criterio contributivo. La legge 3 dicembre 1999, n. 493 è stata invece approvata per tutelare la sicurezza e la salute “attraverso la prevenzione delle cause di nocività e degli infortuni negli ambienti di civile abitazione” e per istituire una “forma assicurativa contro il rischio infortunistico derivante dal lavoro svolto in ambito domestico”. L'iscrizione all'assicurazione è obbligatoria e tutela il rischio infortunistico per invalidità permanente. Sono soggette all'obbligo di iscrizione le persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni che svolgono in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico.

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