carcerazióne
Indicesf. [sec. XIV; da carcerare].
1) Atto del mettere in carcere: fu decretata la carcerazione di ogni persona sospetta.
2) L'essere in carcere, detenzione, reclusione: la carcerazione si prolungava oltre le previsioni. § Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il Pubblico Ministero emette l'ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Se la pena non è superiore a sei mesi e non vi è pericolo di fuga, il Pubblico Ministero fa notificare al condannato ordine di esecuzione con l'ingiunzione di costituirsi in carcere entro cinque giorni. Se il condannato non si costituisce nel termine predetto, il Pubblico Ministero dispone la carcerazione. L'ordine di esecuzione della carcerazione contiene le generalità della persona nei cui confronti il provvedimento deve essere eseguito e quanto altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento. L'ordine è notificato al difensore del condannato (art. 656 Codice di Procedura Penale).