Lessico

Sf. [sec. XVI; da capitolare].

1) In genere, patto, accordo, convenzione, specialmente in particolari denominazioni storiche: capitolazioni elettorali; regime di capitolazioni.

2) Patto che sancisce la resa al nemico di un esercito, di una città, di un'intera nazione e l'atto stesso di resa. Fig., cessazione di resistenza, abbandono di un proposito, e simili: non mi aspettavo da parte sua una così rapida capitolazione alle tue richieste. ❏ Nella capitolazione vengono indicati in genere tutti gli obblighi che sono imposti ai contraenti e in mancanza di tale indicazione si ricorre alle norme dettate dalla pratica internazionale. Quando entra in vigore la capitolazione l'esercito, la città, o la fortezza che ha capitolato non solo deve cessare ogni attività offensiva, ma deve permettere che i difensori vengano fatti prigionieri di guerra. Il vincitore prende in consegna tutto il materiale bellico (armi, munizioni, ecc.) e il capitolante non può distruggerlo dopo l'entrata in vigore della capitolazione. Le convenzioni dell'Aia non consentono che si inseriscano nella capitolazione condizioni lesive dell'onore militare.

Istituzioni ecclesiastiche

Nella storia della Chiesa, gli accordi tra i cardinali riuniti in conclave in occasione di un'elezione papale per vincolare il futuro pontefice ad alcune norme restrittive della sua libertà d'azione; si ebbero capitolazioni per la nomina di Innocenzo VI (1352); di Eugenio IV (1431); di Pio II (1458); di Paolo II (1464) e di Innocenzo VIII (1484); simili accordi sono stati ripetutamente proibiti e dichiarati esplicitamente nulli dalla Costituzione Apostolica di Pio XVacante Sede Apostolica del 1904.

Capitolazioni elettorali

Nel Sacro Romano Impero, impegni stipulati con i principi elettori dagli imperatori a partire da Carlo V (1519). Condizionanti per l'elezione, le capitolazioni comportavano una limitazione del potere imperiale. Notevole fu quella di Leopoldo I (1657), che escludeva ogni intromissione imperiale nelle questioni tra principi e Ständen.

Regime delle capitolazioni

Complesso delle norme che regolavano i privilegi di gruppi stranieri limitando l'esercizio della sovranità nello Stato in cui si trovavano. Essendo norme internazionali, esse non potevano essere abrogate unilateralmente. In particolare le capitolazioni comprendevano questi diritti: inviolabilità del domicilio; esenzione dalle imposte personali e reali (si pagava invece la dogana sugli oggetti di commercio); applicazione delle leggi nazionali dello straniero per quanto riguardava i diritti delle persone, della famiglia, della successione; sottrazione alla giurisdizione locale. Le capitolazioni si svilupparono con l'intensificarsi dei rapporti fra gli Stati europei e quelli orientali e determinarono un lungo periodo in cui gli Europei riuscirono a strappare privilegi, immunità e accordi internazionali. Inizialmente erano solo delle “graziose concessioni” dello Stato ospitante, ma acquistarono presto carattere obbligatorio. Il primo esempio è dato dal trattato tra la Francia e la Turchia del 1535; da questa data fino alla prima metà del sec. XIX quasi tutti gli Stati musulmani e parecchi dell'Estremo Oriente conobbero il regime delle capitolazioni. Esso decadde verso la fine del sec. XIX. Ultimi a liberarsi dalle capitolazioni furono la Cina (1930) e l'Egitto (1936).

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