buonuscita o buòna uscita
Redazione De Agostini
sf. [sec. XIX; da buono+uscita]. La somma che viene versata dal locatore all'inquilino affinché rilasci prima del termine contrattuale o legale il bene locatogli. Anche se assai usata nella prassi quotidiana, la corresponsione di una buonuscita è legalmente nulla e dà pertanto diritto a chi l'abbia versata di chiederne la restituzione. Si parla di buonuscita, sia pure impropriamente, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per indicare la somma corrisposta al lavoratore a chiusura del rapporto intercorso. Con il termine di buoningresso viene invece indicata la somma versata al locatore per ottenere la stipulazione di un contratto di locazione.