belligeranza

sf. [sec. XIX; da belligerante]. Condizione giuridica soggettiva in cui si trova uno Stato in guerra con uno o più Stati. Tale condizione riguarda solo un soggetto internazionale e di conseguenza non si devono considerare belligeranti gli enti che, pur svolgendo operazioni militari, sono privi di personalità internazionale. Il caso si riferisce a Stati membri di uno Stato federale, a regioni o province in lotta con lo Stato da cui dipendono. Fa eccezione il caso in cui tali entità politiche o amministrative si siano date un'organizzazione stabile, della quale possano pienamente disporre; abbiano l'effettiva capacità di condurre una loro guerra propria; abbiano stabilito rapporti di neutralità con altri Stati. In questo caso il diritto internazionale riconosce loro una personalità internazionale e quindi anche il diritto di belligeranza. Esempi classici in questo senso sono stati, nella storia, i domini e gli insorti, che in forza di questo diritto, poterono legittimare la loro lotta allo Stato al quale erano subordinati. La condizione di belligeranza termina con il cessare dello stato di guerra. Le convenzioni dell'Aia del 1899 e del 1907 e, in armonia con esse, anche il diritto italiano considerano belligeranti gli individui che appartengono alle forze armate dello Stato in guerra, ivi compresi i corpi volontari, che portino un'uniforme (o un semplice distintivo), siano armati e obbediscano a un capo. In via eccezionale rientrano tra i belligeranti anche gli abitanti nelle zone del fronte, che prendano le armi per contrastare l'avanzata del nemico.

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